Art. 13.
Informativa sulla privacy
1. L'interessato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e,
se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno
di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è
indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.